Dal 7 Aprile 2015 si ha accesso, una volta effettuata la registrazione al portale in qualità di Soggetto Promotore, alla compilazione online dell’allegato 3 tramite gli appositi form di inserimento. Dopo la compilazione online, Il Sistema genererà e invierà l’Allegato 1 direttamente sulla casella di posta elettronica indicata durante la fase di registrazione. Sarà esclusivamente questo l’Allegato 1 che si dovrà stampare, firmare e inviare via P.E.C unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità.
I requisiti dei Soggetti Ospitanti sono previsti dal punto 4 dell’Avviso. Sono esclusi i Soggetti compresi nella casistica di Organismi Pubblici ai sensi della normativa vigente.
Si ricorda che i Soggetti verranno abilitati sul Sistema Informativo previa istruttoria sulla richiesta presentata a mezzo P.E.C. da parte della Regione Calabria. Successivamente i Soggetti Ospitanti saranno abilitati sul Sistema Informativo a procedere con la compilazione online dell’Allegato 2 (Scheda Fabbisogno Aziendale) e, solo in caso di proposta di nuova figura professionale, l’Allegato 4 (Modulo proposta nuova figura professionale).
No, non perde la possibilità di proporsi come Soggetto Ospitante. Sono esclusi i Soggetti che abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
L’orientamento è di escludere tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle imprese ospitanti al fine di limitare ed evitare abusi nell’attuazione della Misura (vedi Comunicazione del Ministero del Lavoro del 03/04/2015)
Il Regolamento sui Tirocini approvato con delibera della Giunta Regionale di Aprile 2014, prevede che la tipologia contrattuale dei dipendenti che forma l’organico delle aziende deve essere solo a tempo indeterminato o determinato purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista del tirocinio.
I soggetti ospitanti per essere ammissibili devono possedere una delle forme giuridiche richieste dall’art. 4 dell’avviso pubblico, indipendentemente dall’attività esercitata.
L’avviso pubblico prevede che siano esclusi dalla partecipazione gli organismi, che pur rientrando nelle classificazioni giuridiche ammesse, sottoposti a qualche forma di influenza pubblica tale da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006. Questo prevede esplicitamente che “l’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
Per procedere all’invio dell’Allegato 1, occorre utilizzare la P.E.C. del soggetto ospitante oppure è possibile utilizzare un’altra P.E.C?
È necessario che la P.E.C sia intestata al soggetto titolare dell’invio della comunicazione
Solo dopo l’istruttoria sulla richiesta presentata a mezzo P.E.C. da parte della Regione Calabria, il Soggetto Ospitante sarà abilitato sul Sistema Informativo alla compilazione dell’Allegato 2 e/o 4 che non necessita di essere stampato, firmato e inviato via P.E.C. Verrà inviata un’email per comunicare quando è possibile compilare l’Allegato 2.
Sì, qualora rientrino tra quelli identificati dall’art. 3 della D.G.R. 158 del 29 Aprile 2014.
L’indirizzo P.E.C. verrà inviato via email al completamento della compilazione online dell’Allegato 1.
Non sussiste alcun obbligo di assunzione in capo al soggetto ospitante. Tuttavia, nel caso in cui però procedesse all’assunzione potrà accedere agli incentivi economici per le assunzioni previsti dalla Garanzia Giovani (Bonus occupazionale), sulla base delle modalità e dei requisiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Link:http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/scheda_bonus.pdf
No, si intende domanda di registrazione, la registrazione al portale regionale www.politicheattivecalabria.it che permetterà la successiva compilazione online dell’Allegato 1 e, previa istruttoria sulla richiesta presentata a mezzo P.E.C. da parte della Regione Calabria, alla compilazione dell’Allegato 2 e/o 4 per l’incontro domanda-offerta.
In esito alla fase istruttoria, con modalità a sportello, delle domande pervenute verrà definito l’elenco dei soggetti disponibili ed idonei ad ospitare e a promuovere i tirocini nell’ambito della Garanzia Giovani. La costituzione dell’elenco di per sé non conferisce alcun diritto in merito all’effettiva attivazione del tirocinio, che è invece subordinata al positivo esito delle verifiche operate dalla Regione Calabria e al completamento delle attività di matching.
Il tirocinio deve svolgersi in conformità a quanto definito dalla convenzione e dal progetto formativo e il soggetto ospitante dovrà garantire la copertura assicurativa INAIL e Responsabilità Civile comprendenti anche le attività fuori sede.
I soggetti ospitanti per essere ammissibili devono possedere una delle forme giuridiche richieste dall’art. 4 dell’avviso pubblico, indipendentemente dall’attività esercitata, per procedere all’invio delle comunicazioni previste nell’ambito dell’Avviso Pubblico dovrà avvalersi di P.E.C. intestata al soggetto titolare dell’invio della comunicazione.
La sede del soggetto ospitante presso la quale si realizza il tirocinio deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 (Regolamento Regionale Calabria per i Tirocini extracurriculari – art.5 e art.6 – DGR 158/2014 Regione Calabria)
I datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, revoca o ai contratti di solidarietà) e comunque hanno lavoratori sospesi, possono ricorrere all’utilizzo di tirocinanti esclusivamente per qualifiche diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Può capitare di compiere degli errori durante la compilazione online dell’Allegato 1 (ad esempio, inserimento errato P.IVA o numero dei dipendenti). In tal caso, è necessario inviare una comunicazione via email a helpgaranziagiovani@politicheattivecalabria.it segnalando l’errore e indicando il nome utente scelto al momento della registrazione e partita IVA o codice fiscale. Il servizio di assistenza provvederà a correggere gli errori segnalati. Sarà successivamente necessario inviare nuovamente l’Allegato 1. Fa comunque fede, ai fini della fase istruttoria, la data o ora di primo invio.